Il lavoratore (assistito dall'Avv. Raffaele Cirillo), personale A.T.A. III fascia 2021/2024 della Provincia di Roma, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito in quanto nelle graduatorie di circolo e di istituto non gli era stato attribuito il punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla domanda. Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con la sentenza n. 7986 pubblicata il 5 luglio 2024 ha accolto la domanda, e per l'effetto, ha condannato il Ministero ad emanare in favore del ricorrente tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio per il servizio militare svolto pari a 6 punti, correggendo il punteggio in tutte le graduatorie in cui era inserito.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90 depositata il 20 maggio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza del 19 aprile 2024 n. 10640, ha chiarito che il mero protrarsi di assenze oltre un determinato limite stabilito dalla contrattazione collettiva (o in difetto dagli usi o secondo equità) non costituisce inadempimento alcuno (trattandosi di assenze pur sempre giustificate); né per dare luogo al licenziamento si richiede un'accertata incompatibilità fra prolungate assenze e l'assetto organizzativo o tecnico-produttivo dell'impresa, ben potendosi intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto pur ove, in concreto, il rientro del lavoratore possa avvenire senza ripercussioni negative sugli equilibri aziendali.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 7 marzo 2024 n. 6229, ha stabilito che l'indennità di incentivo all'esodo non è compresa nella quota di trattamento di fine rapporto spettante al coniuge titolare dell'assegno di divorzio.
L’I.N.P.S., con la circolare numero 40 del 29 febbraio 2024, ha comunicato l’aggiornamento dell’assegno di maternità concesso dai Comuni.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 19 febbraio 2024 n. 4350, ha ribadito che in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.
La Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, con la sentenza n. 119 del 5 febbraio 2024, ha evidenziato che l'impugnazione di una sanzione disciplinare è consentita finché non si consuma il termine di prescrizione, in quanto la disciplina inderogabile dettata dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non contempla termini di decadenza per impugnare le sanzioni disciplinari, a meno che il lavoratore stesso non abbia posto in essere un comportamento positivo volto a dimostrare acquiescenza.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha chiarito che la Carta Docente (di cui all’art. 1, comma 121, Legge n. 107/2015) spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della Legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 9095 del 31 marzo 2023, ha statuito che è discriminatorio applicare alle assenze per invalidità lo stesso periodo di comporto previsto per le assenze per malattia.