News Lavoro e Previdenza

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 7 marzo 2024 n. 6229, ha stabilito che l'indennità di incentivo all'esodo non è compresa nella quota di trattamento di fine rapporto spettante al coniuge titolare dell'assegno di divorzio.

L’I.N.P.S., con la circolare numero 40 del 29 febbraio 2024, ha comunicato l’aggiornamento dell’assegno di maternità concesso dai Comuni.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 19 febbraio 2024 n. 4350, ha ribadito che in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.

La Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, con la sentenza n. 119 del 5 febbraio 2024, ha evidenziato che l'impugnazione di una sanzione disciplinare è consentita finché non si consuma il termine di prescrizione, in quanto la disciplina inderogabile dettata dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non contempla termini di decadenza per impugnare le sanzioni disciplinari, a meno che il lavoratore stesso non abbia posto in essere un comportamento positivo volto a dimostrare acquiescenza.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha chiarito che la Carta Docente (di cui all’art. 1, comma 121, Legge n. 107/2015) spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della Legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 9095 del 31 marzo 2023, ha statuito che è discriminatorio applicare alle assenze per invalidità lo stesso periodo di comporto previsto per le assenze per malattia.